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Domenica, Febbraio 10, 2019

Un richiamo alla cosmetovigilanza

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota in materia di cosmetovigilanza, per richiamare la normativa europea vigente e gli strumenti disponibili per i consumatori e i professionisti.

Va anzitutto ricordato che dal 2013 si applica in tutta l’Unione Europea il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Consiglio e del Parlamento europeo del 30 novembre 2009.

Il Regolamento stabilisce che le Aziende produttrici di cosmetici hanno l’obbligo di notificare all’Autorità competente in materia di cosmetici, che in Italia è il Ministero della Salute, tutte le segnalazioni di effetti indesiderabili gravi ricevute.

Possono effettuare la segnalazione gli utilizzatori finali (consumatori o professionisti del settore) o i professionisti sanitari che vengano a contatto con pazienti con sintomi riconducibili a un effetto indesiderabile di un cosmetico.

Una volta ricevuta la segnalazione, le Autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni agli altri Stati dell’Unione europea.

Gli esperti del Ministero sottolineano che per massimizzare l’efficacia del sistema di cosmetovigilanza le segnalazioni devono contenere le informazioni necessarie a valutare la relazione di causalità l’uso del prodotto cosmetico e l’effetto segnalato. In tutti i casi è utile allegare un certificato medico con la diagnosi supposta. Sul portale del Ministero della Salute è possibile scaricare la modulistica per le segnalazioni e le relative linee guida per la compilazione della scheda.

Link utili 

 

 

80.211.154.110